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Risarcimento danni da responsabilità civile generale

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Danni da insidia stradale

Accade molto spesso nelle nostre strade che un’automobile, una motocicletta o una bici, possano subire un incidente, o subire gravi danni strutturali, a causa di buche, avvallamenti, tombini sporgenti o alberi caduti presenti nel manto stradale. Lo stesso può dirsi per un pedone che inciampa e cade a terra in un tratto di pavimentazione sporgente oppure scivola mentre cammina in un tratto di strada (o marciapiede) ricoperto di ghiaccio, neve o foglie.

Il genere di danni sopra descritto può essere risarcito, da parte della Pubblica Amministrazione, quando l’insidia presente sul manto stradale o sul marciapiede costituisca un pericolo non prevedibile e sia, al contempo, non visibile. Affinchè la richiesta di risarcimento possa andare a buon fine il danneggiato deve provare che l’insidia stradale era presente da tempo, e che la Pubblica Amministrazione non abbia provveduto alla manutenzione. E’ altresì necessario che il danno non sia stato causato dal mancato rispetto delle comuni regole di prudenza da parte dell’automobilista, del motociclista o del pedone che percorrevano la strada.

In caso di danno da insidia stradale è bene scattare più foto dell’anomalia stradale e apportare la testimonianza delle persone presenti al fatto.

Danni su proprietà altrui (custodia dei locali)

Se una persona inciampa, cade e si fa male in una proprietà altrui, c’è la possibilità di poter inoltrare una richiesta di risarcimento al proprietario del luogo in cui il danno si è verificato, o in caso di cadute in luoghi pubblici, all’ente responsabile.
Il proprietario dello stabile è infatti tenuto a mettere e mantenere il luogo in condizioni di sicurezza; al fine di ottenere un risarcimento, è necessario dimostrare che il danneggiato non abbia agito in maniera distratta e che il proprietario sia da tempo a conoscenza della situazione di pericolo dello stabile e, per negligenza, non ne abbia posto rimedio.

Casi comuni di responsabilità civile sono gli incidenti e cadute avvenuti in luoghi come negozi, palestre, supermercati, centri commerciali, ristoranti, bar, discoteche, alberghi, parcheggi, aeroporti, ferrovie, ecc.. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla classica caduta dovuta al pavimento bagnato non adeguatamente segnalato.

Incidente sugli sci

Ogni sciatore è sempre tenuto a comportarsi in maniera prudente e diligente sulle piste, al fine di non arrecare danno a se stesso ed agli altri. Tuttavia negli ultimi anni, causa il numero sempre maggiore di sciatori presenti in pista, i casi di incidente dovuti a scontri con altri sciatori sono costantemente in aumento.

Sul punto è intervenuta anche la Legge Nazionale sulla Sicurezza in Montagna, la quale richiamando la norma che regola gli incidenti stradali, riconosce l’esistenza del concorso di colpa, fino a prova contraria, anche alle ipotesi di scontro tra sciatori. Entrambi gli sciatori coinvolti nell’incidente quindi saranno, almeno inizialmente, ritenuti colpevoli in eguale misura per l’accaduto. Spetterà a ciascuno sciatore coinvolto a provare l’esclusiva responsabilità dell’altro nell’aver causato l’evento dannoso o, diversamente, il caso fortuito.

Qualora l’incidente sia riconducibile a colpa esclusiva dell’altro sciatore, colui che subisce le conseguenze dannose ha diritto ad essere risarcito dei danni patrimoniali (attrezzatura, spese mediche, ecc.) e non patrimoniali (lesioni fisiche, psichiche, danni morali, ecc.) subiti. Nel caso in cui il responsabile sia coperto da polizza assicurativa verso terzi, sarà quest’ultima a pagare i danni causati  e a risarcire il danneggiato, altrimenti sarà il responsabile stesso ad adempiere all’obbligo di risarcimento dei danni per l’incidente sciistico causato.

Come possiamo aiutarti?

Se sei stato vittima di un incidente in cui hai riportato danni da responsabilità civile generale hai diritto ad essere risarcito per tutti i danni subiti, sia materiali che fisici, le spese mediche attuali e per trattamenti futuri oltre all’eventuale danno da perdita di guadagno per impossibilità lavorativa.

Contatta un professionista specializzato  per inviare la richiesta di risarcimento e seguire tutto il successivo iter burocratico.

 

 

 

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