Solo pochi datori di lavoro sanno che, in caso di assenza di un proprio dipendente a causa di un sinistro imputabile ad un terzo responsabile, possono recuperare, rivalendosi nei confronti di quest’ultimo, il danno economico sopportato in conseguenza del mancato utilizzo della prestazione lavorativa.
I casi nei quali si ricorre a questo strumento riguardano normalmente sinistri stradali, ma in realtà qualsiasi tipologia di danno arrecato al dipendente che abbia avuto come conseguenza l’impossibilità per quest’ultimo di recarsi al lavoro in conseguenza delle lesioni fisiche subite determina il diritto di agire in rivalsa verso il responsabile da parte del datore di lavoro.
Durante il periodo di inabilità temporanea, il dipendente leso dal sinistro, è legittimato a non recarsi a lavoro, e non solo ha diritto a non essere licenziato per tale ragione, ma anzi ha diritto anche alla conservazione della retribuzione. Tale retribuzione, viene infatti garantita dalla normativa legale e contrattuale, da un lato attraverso l’intervento degli Enti (INPS ed INAIL) deputati a corrispondere un’ indennità, pari ad una quota della retribuzione dovuta al dipendente, e dall’altro dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere un’indennità integrativa, pari alla restante quota della retribuzione, e a seconda dei casi anche la c.d. carenza, ossia la retribuzione per i primi 3-4 giorni di assenza da lavoro, non corrisposta dagli Enti previdenziali.
Tuttavia ci sono tutta una serie di pagamenti e di costi per il proprio dipendente ai quali il datore di lavoro deve comunque far fronte, anche se il dipendente stesso non è in grado di prestare la sua attività lavorativa: si pensi ad esempio ai ratei per la tredicesima, ai contributi previdenziali, alla quattordicesima, alla gratifica natalizia, al premio di produzione, al TFR, ecc.
Oltre a ciò c’è da aggiungere che spesso, soprattutto nei casi di aziende di piccole e medie dimensioni che operano con pochi dipendenti, il datore di lavoro si troverà costretto a dover rimpiazzare il lavoratore infortunato con un sostituto per far si che l’assenza del primo non paralizzi completamente l’esercizio dell’impresa, accollandosi così ancora ulteriori costi.
Pertanto nel caso in cui un lavoratore dipendente rimanga ferito in un incidente mentre si trova alla guida della sua autovettura, il suo datore di lavoro avrà diritto di rivalsa nei confronti della stessa compagnia di assicurazioni tenuta a pagare il risarcimento per l’incidente stradale, in quanto anch’egli è parte danneggiata riguardo agli oneri economici costretto a sopportare nonostante la mancata fruizione delle prestazioni lavorative del dipendente, per tutto il periodo della sua assenza dal posto di lavoro.
Come possiamo aiutarti
Se sei un datore di lavoro che ha subito l’assenza di un dipendente a causa di un sinistro imputabile ad un terzo responsabile e vuoi recuperare il danno economico sopportato in conseguenza del mancato utilizzo della prestazione lavorativa, contatta un professionista specializzato che può aiutarti ed assisterti durante tutta la procedura per ottenere il risarcimento.