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Domande frequenti

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In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento nei casi di danni condominiali?

Il diritto si prescrive in cinque anni, ovvero può essere fatta domanda per richiesta di risarcimento da danni condominiali entro cinque anni dal momento in cui si è subito il danno.

A chi deve chiedere il risarcimento il terzo trasportato?

Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell'evento.

Qual’è il termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei sinistri da circolazione stradale?

L'art. 2947 del Codice Civile stabilisce che:
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 

Quando posso accedere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)?

Si può accedere al FGVS per ottenere il risarcimento nelle seguenti ipotesi:

  • Danni causati da veicoli o natanti non identificati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale, pagato con una franchigia di cinquecento euro solo qualora si siano verificati danni gravi alla persona. In caso di assenza di danni gravi alla persona, il danno a cose non viene risarcito.
  • Danni causati da veicoli o natanti non assicurati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale senza franchigia.
  • Danni causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. I danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose. 
  • Danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (furto). I danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà oppure che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
  • Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Sono risarcibili sia i danni alla persona che i danni a cose.
  • Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica italiana da un altro Stato del cosiddetto Spazio economico europeo avvenuti nel periodo intercorrente tra la data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di trenta giorni. Sono risarcibili i danni alla persona e alle cose.
  • Sinistri causati sul territorio di un altro stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

In quanto tempo otterrò il risarcimento del danno a cose in caso di compilazione del modulo CID doppia firma?

Il modulo Cid  deve essere sottoscritto, sia da noi che dal conducente dell’altro veicolo, se si è d’accordo sulle responsabilità. In questo caso la compagnia di assicurazione avrà 30 giorni di tempo per formulare una congrua offerta oppure per comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. Quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze risultanti dal modulo stesso.

Cos’è e quando si applica il risarcimento diretto?

La procedura del risarcimento diretto consente al danneggiato di rivolgere la richiesta risarcitoria direttamente alla propria assicurazione e non a quella del danneggiante civilmente responsabile. Tale procedura si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • in caso di collisione tra due veicoli a motore, entrambi identificati, con targa italiana, e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto;
  • l'incidente deve essere avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nel territorio della Città del Vaticano e i veicoli devono essere immatricolati nei predetti Stati;
  • tra i veicoli targati sono comprese le macchine agricole targate ed i ciclomotori provvisti di nuova targa.

La procedura del risarcimento diretto trova applicazione per i danni al veicolo e al conducente, anche nel caso in cui nella collisione siano rimasti coinvolti passeggeri.

Vengono risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, in proporzione alla quota di ragione:

  • i danni subiti dal veicolo;
  • i danni fisici subiti dal conducente del veicolo che abbia riportato lesioni di lieve entità (ovvero con invalidità permanente non superiore al 9%);
  • i danni alle cose trasportate sul veicolo, di proprietà del conducente e del proprietario.

Si ricorre al sistema del risarcimento diretto anche se il conducente ha subito lesioni gravi, limitatamente però al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate.

Per i danni relativi alle lesioni gravi subite dal conducente, per i danni ad oggetti diversi dai veicoli (cassonetti, vetrine, guard-rail, ecc.) e per i danni fisici subiti dai pedoni, occorre invece seguire la procedura ordinaria.

 

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